Il bonus affitto è stato interessato da numerose modifiche, apportate nel corso della conversione in legge del Decreto Rilancio. Alle novità del decreto rilancio si affiancano le modifiche previste dal decreto di agosto approvato l’8 agosto 2020.
Infatti, il decreto di agosto all’art. 77 introduce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del DL 34/2020.
Lo stesso decreto proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio.
Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non solo quelli di categoria C/1 e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
La disposizione, con le modifiche approvate nel corso dell’esame in V Commissione alla Camera, estende il credito d’imposta, anche alle imprese che hanno avviato l’attività nel 2019 e per alcuni comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).
Con l’emendamento viene portata a norma di grado primario la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate. Nel documento si legge “resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone”. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
In buona sostanza, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
La cessione del bonus affitti può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione, dispone cha anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta il credito d’imposta stabilito ai commi 1 e 2 rispettivamente nella misura del 20% (rispetto al 60%) e del 10% (rispetto al 30%).
Il comma 5, con le modifiche introdotte nel corso dell’esame in V Commissione, elimina, per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020.
La norma esenta dalla dimostrazione della diminuzione del fatturato anche i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
Con il nuovo comma 5-bis, invece, puntualizza che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Con il comma 122 si precisa poi che il credito d’imposta può essere ceduto anche al locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 5-bis che consente al conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito (norma che era comunque riportata all’art. 122 comma 2 dello stesso decreto)
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Queste le modalità di fruizione del credito:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
- al posto dell’utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’utilizzo in compensazione avviene tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo 6920 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
In alternativa, fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere ceduto (anche parzialmente) al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
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