È operativo il Fondo Patrimonio PMI. Istituito dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 26), il Fondo resterà in funzione fino al 31 dicembre 2020.
Obiettivo della misura è quello di garantire, alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza causata dal COVID-19, liquidità a condizioni vantaggiose.
Il Fondo prevede l’acquisto di obbligazioni o titoli di debito da parte di Invitalia, soggetto gestore, emessi da società di capitali, comprese le cooperative, che hanno effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.
Quattro i passaggi ai fini dell’ottenimento del finanziamento. Prima l’approvazione della delibera di aumento del capitale sociale e poi quella di emissione di obbligazioni o titoli di debito. Segue la presentazione della domanda a Invitalia per richiedere il finanziamento ed infine il versamento dell’aumento di capitale sociale. La verifica di ammissibilità sarà veloce e non è prevista una valutazione del merito creditizio.
Possono richiedere l’intervento del Fondo le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia, che:
– hanno un ammontare di ricavi nell’esercizio 2019 tra i 10 e i 50 milioni di euro e meno di 250 dipendenti;
– hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;
– hanno deliberato, successivamente al 19 maggio 2020 ed entro la data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale sociale a pagamento in misura non inferiore a 250.000 euro;
– non risultano, al 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.
Sono escluse quelle società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Secondo quanto chiarito da Invitalia, non possono inoltre accedere ai benefici del Fondo, le società che hanno in corso una procedura concorsuale con finalità liquidatorie, non essendo in grado di garantire – tra le altre cose – il rispetto delle obbligazioni che scaturiscono dall’emissione di uno strumento finanziario.
Sono ammesse invece le società che, a causa della crisi generata dal Coronavirus, hanno aperto successivamente al 31 dicembre 2019, la procedura del concordato preventivo in continuità a patto che il relativo provvedimento di omologa sia stato emesso dal competente Tribunale entro la data del 19 maggio 2020, e che le stesse si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla suddetta data del 19 maggio 2020.
Ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al Fondo PMI Invitalia specifica che:
– nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, il valore dei ricavi 2019 deve essere definito dalla somma dei ricavi registrati da tutte le società del gruppo, se si redige bilanci a livello consolidato, al netto delle operazioni infragruppo;
– per numero di dipendenti si intende il numero di persone presenti in azienda al 31 dicembre 2019, inquadrate a tempo determinato o indeterminato e iscritte nel libro matricola, cioè legate all’impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza. Nel caso in cui l’istanza venga presentata da una società facente parte di un gruppo, la verifica del numero di dipendenti, intesi come prima, è effettuata a livello di gruppo. Il numero dei dipendenti deve essere determinato tenendo conto dei dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, dei proprietari gestori (imprenditori individuali) e dei soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
Non dovrà invece tener conto di: apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; dipendenti in cassa integrazione straordinaria; lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd “interinali”); durata dei congedi di maternità o parentali.
Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione. L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti dal Fondo sarà pari al minore tra 3 volte l’aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019.
Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.
Se le società hanno ottenuto ulteriori aiuti in termini di garanzie o di tassi di interesse nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non potrà superare il maggior valore tra:
– il 25% del fatturato 2019;
– il doppio dei costi del personale del 2019
– il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione dell’aiuto.
Il rimborso del prestito dovrà avvenire entro 6 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni. L’impresa paga interessi annuali molto bassi pari a 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni. Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza.
La società deve fornire ogni 3 mesi un rendiconto periodico che attesti il rispetto delle condizioni, dei termini e degli impegni assunti.
Alla società potrà essere riconosciuta una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari, pari al 5% per ciascuno dei seguenti impegni ed integralmente adempiuto:
1) mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia;
2) investimenti per la tutela ambientale, finalizzati a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra o alla riqualificazione energetica degli edifici, per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso;
3) investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso del titolo stesso.
La domanda di finanziamento deve essere presentata tramite la piattaforma Invitalia dopo che la società ha effettuato l’aumento del capitale e ha deliberato l’emissione dell’obbligazione o del titolo di debito.
Invitalia, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, procede alle verifiche di ammissibilità, chiedendo eventualmente integrazioni in caso di necessità (da fornire entro 10 giorni).
In caso di esito positivo delle verifiche, Invitalia, entro i 10 giorni successivi, procede alla sottoscrizione dei titoli emessi ed al versamento del prezzo di sottoscrizione.
Siti di riferimento: ipsoa