Consulenza e progettazione sono escluse dal tax credit sanificazione e protezione

Consulenza e progettazione sono escluse dal tax credit sanificazione e protezioneUna società che ha sostenuto spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non può usufruire del credito d’imposta sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio.
Questa, in breve, è la risposta fornito dall’Agenzia delle entrate ad una società che riteneva che tali spese rientrassero nell’ambito di quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covis-19.
L’Agenzia non concorda con le argomentazioni della società istante e riprende in esame la normativa e la prassi inerente all’argomento.
Innanzi tutto l’Agenzia ricorda che l’articolo 125 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese “sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti” e il comma 1 stabilisce che il bonus è destinato a “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per quanto riguarda i documenti di prassi, l’Agenzia ricorda che con il provvedimento direttoriale del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.
La circolare 20/2020 ha identificato, tra l’altro, i tipi di intervento agevolabili, contenuti in un elenco esemplificativo anche se non esaustivo, che deve però essere riferito alle attività menzionate al comma 1 dell’articolo 125 del decreto.
Si tratta, in particolare:

  1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
  2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

In considerazione di quanto sopra descritto ne deriva che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non rientrano tra quelli considerati ai fini della fruizione del credito d’imposta per la sanificazione.

Siti di riferimento: fisco oggi

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