L’art. 59 del D.L. n. 104/2020 ha riproposto, con sostanziali modifiche, il contributo a fondo perduto introdotto ad aprile dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (“DL Rilancio”).
Suddetto articolo riconosce un contributo a fondo perduto ai negozi, ossia ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi aperti al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini in Paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quelli dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Possono richiedere i contributi a fondo perduto negozi gli esercenti attività economiche e commerciali di vicinato aperte al pubblico e svolte nei centri storici (zona A) di Comuni con alto tasso di presenza di turisti stranieri.
In pratica, al fine di individuare i beneficiari del bonus è necessario fare riferimento all’ultima rilevazione Istat sulla presenza di turisti provenienti da paesi esteri. Nello specifico, il dato relativi alla presenza di turisti stranieri deve essere superiore per almeno:
- cinque volte il numero dei residenti;
- pari o superiore ai residenti per i comuni capoluogo di città metropolitana.
Sicuramente la finalità della disposizione è quella di sostenere economicamente tutti i piccoli esercenti di attività di commercio al minuto che hanno avuto in questi mesi delle perdite di fatturato in seguito alla riduzione dei flussi turistici provenienti dall’estero.
Per poter ottenere il contributo a fondo perduto, oltre alla verifica circa la presenza di turisti stranieri è necessario verificare un ulteriore requisito collegato alla diminuzione del fatturato. Nel dettaglio, l’art. 59, al comma 2, stabilisce che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Ovviamente, il fatturato a cui si fa riferimento è quello conseguito nella zona A del Comune fruibile per l’agevolazione.
Il comma 3 dell’art. 59 del DL agosto prevede che l’importo del contributo a fondo perduto negozi deve essere calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:
- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 5%per i soggetti con ricavi o compensi superiori.
L’importo minimo del contributo a fondo perduto negozi è stabilito dal comma 4 dell’art. 59 del DL agosto.
In particolare l’importo minimo del contributo è pari a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.
Il contributo è alternativo al solo contributo a fondo perduto per le attività della ristorazione, ex art. 58 DL104/2020.
Nel caso in cui al contribuente spettino entrambe le agevolazioni potrà liberamente scegliere tra quella più conveniente e non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.
Al contrario, è cumulabile con il contributo a fondo perduto eventualmente ottenuto per il mese di aprile (ex art. 25 DL 34/2020).
Siti di riferimento: il commercialista telematico