La questione sottoposta all’esame della CTR piemontese trae origine dall’omessa dichiarazione dei redditi da parte del professionista delegato dal contribuente alla gestione degli adempimenti fiscali relativi alla propria attività imprenditoriale.
Nello specifico, ciò che si contesta è la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria nella determinazione del reddito imponibile e la debenza di sanzioni ad esso riferibili. In primis, i giudici d’appello ritengono fondata e non aleatoria la ricostruzione reddituale da parte dell’Agenzia delle entrate in sede di accertamento con adesione, nell’indisponibilità di parte della documentazione fiscale che risulta smarrita. In secondo luogo, la CTR ritiene applicabili le relative sanzioni nei confronti del contribuente per “culpa in vigilando” sull’operato del professionista incaricato.
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