Ecobonus: detrazione del 110% ma solo con visto di conformità e asseverazione

SuperbonusIl nuovo ecobonus, decreto Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di specifici interventi tra cui quelli per migliorale l’efficienza energetica e per attuare misure antisismiche sugli edifici.
Le novità contenute nel decreto Rilancio regolano la disciplina e delineano importanti aspetti tecnici e nuove responsabilità in capo ai tecnici e ai professionisti, con la conseguenza di ulteriori oneri per il contribuente. Ma i costi sostenuti per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità saranno, per espressa previsione normativa, spese detraibili ai fini dell’agevolazione.
Il visto di conformità sarà quindi necessario per la fruizione di questo superbonus e non solo per la cessione del credito, come dichiarato dal direttore delle Entrate Ruffini il 22 luglio nell’audizione davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. Viene ridisegnato anche il ruolo dei professionisti: i tecnici sono ora fondamentali per fruire dell’ecobonus, con la redazione delle asseverazioni che qualificano gli interventi e attestano i requisiti minimi per fruire della detrazione fiscale; mentre i soggetti incaricati alla redazione del visto di conformità, indispensabili per l’esercizio dell’opzione per la cessione e per lo sconto, diventano responsabili anche della sussistenza delle certificazioni tecniche in specifiche fattispecie.

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