Italia-Cina: modifiche all’Accordo Fiscale Bilaterale

Nuovo accordo Italia-CinaUno degli obiettivi del nuovo accordo tra Italia e Cina, per eliminare le doppie imposizioni e per prevenire evasioni ed elusioni fiscali, è quello di fornire agli operatori economici italiani presenti in Cina uno strumento che li ponga in condizione di maggiore competitività con le imprese concorrenti di altri Paesi. Il disegno di legge di ratifica ha ricevuto il via libera del Senato.
Tra le maggiori novità di tale Accordo è il superamento del meccanismo, volto all’individuazione della residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, basato sulla sede di direzione effettiva. La Convenzione, infatti, delinea i criteri cui gli Stati devono fare riferimento durante la procedura amichevole al fine di stabilire la residenza.
L’accordo contiene anche disposizioni sulle modalità di tassazione dei redditi immobiliari e degli utili delle imprese, il nuovo accordo ricalca sostanzialmente quanto già previsto dal precedente Accordo ratificato con legge n. 376/1989. Peculiare è invece la disciplina dei redditi di capitale, con riferimento ai dividendi, di cui all’art. 10 contiene una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla fonte pari al 5% (non più 10%) nei casi in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 25% della capitale della società distributrice di dividendi, per un periodo di 365 giorni. In tutti gli altri casi, l’aliquota è pari al 10% dell’ammontare lordo.
Piuttosto articolata è la disciplina riguardante la tassazione degli interessi (ex art. 11). In linea generale, la potestà impositiva può essere esercitata dallo Stato di residenza del percettore degli interessi. Le aliquote possono variare a seconda dei casi dall’8 al 10%.
Con riferimento alle royalties, l’art. 12 prevede un criterio di imposizione concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.

Siti di riferimento: ipsoa

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