La “sovrapposizione” di emergenza conduce al contributo a fondo perduto

La sovrapposizione di emergenza conduce al contributo a fondo perdutoL’Agenzia delle entrate, con la riposta n. 449 del 6 ottobre 2020, conferma che, in presenza degli altri requisiti richiesti, può richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” il contribuente domiciliato in un Comune in stato di emergenza per eventi calamitosi alla data della dichiarazione dell’emergenza da Covid-19.
La società istante, dopo avere premesso di avere il domicilio in un territorio che al momento della conclamata emergenza da coronavirus si trovava già in emergenza per altri eventi, fa presente di aver trasmesso, il 19 giugno 2020, “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). Il Comune, infatti, è presente nell’elenco, indicativo e non esaustivo, dei luoghi cui è stato riservato un particolare trattamento di favore rispetto alla norma generale, indicati nelle istruzioni al modello di richiesta dell’agevolazione.
Il 26 giugno, e prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento della domanda di accesso all’agevolazione, la società, rilevate alcune discrepanze tra le suddette istruzioni e un’ordinanza della Regione, presentava “Istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto”.
Detto ciò, il contribuente chiede se il Comune del suo domicilio possa essere riconosciuto come colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza era in atto al del 31 gennaio 2020 e se, in tal caso, ci sia ancora spazio per l’attribuzione del contributo con una nuova istanza trasmessa entro il 13 agosto 2020.
Secondo l’istante, l’elenco contenuto nelle istruzioni allegate al modello dell’istanza è un valido punto di riferimento che apre la strada al beneficio.
La risposta dell’amministrazione finanziaria richiama gli aspetti essenziali della norma agevolativa prevista dal decreto “Rilancio” a favore di alcune categorie di contribuenti per superare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. La misura prevede un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, destinato agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Le condizioni di accesso al beneficio, sinteticamente, sono:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2020 l’ammontare dei ricavi o dei compensi non deve superare 5 milioni di euro
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il documento di prassi rimanda, in particolare, alla circolare n. 22/2020, nella quale viene precisato che, in deroga alla disposizione generale, possono accedere al contributo a fondo perduto anche i soggetti che, anche se non hanno registrato il calo di fatturato o di compensi, sono domiciliati nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora presenti alla data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19 (comma 4, articolo 25, Dl n. 34/2020). In tal caso, per usufruire dell’agevolazione:

  • il domicilio fiscale o la sede operativa deve essere nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso
  • gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, come da delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020)
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale era stabilito in tali luoghi, dal verificarsi della calamità originaria.

L’Agenzia, inquadrato il dettato normativo e di prassi, precisa che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei comuni. Pertanto, nel presupposto che il Comune dell’istante sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020», l’Agenzia ritiene che l’istante possa usufruire del contributo a fondo perduto, secondo le percentuali fissate dal comma 5 del richiamato articolo 25, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

Fonte: fisco oggi

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