Con il provvedimento firmato in data 11 novembre 2020, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini viene apportata una modifica al provvedimento del 31 ottobre 2019 e si stabilisce che anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Il 31 ottobre 2019 il provvedimento del direttore dell’Agenzia ha definito le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia siano in grado di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessari alla partecipazione alla lotteria degli scontrini, quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando il proprio codice lotteria all’esercente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”.
In particolare, Al provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2019 viene sostituito il punto 1.2, come segue:
“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”
Questa modifica, come detto, consente anche a coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali è previsto che i registratori telematici al momento della registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare o il codice fiscale, per ottenere l’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria per partecipare alla lotteria stessa.
Infine, ricordiamo che anche per questo provvedimento è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, per garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza e privacy.
Fonte: fisco oggi