Nessun limite d’età per l’apprendistato

Nessun limite d'età per l'apprendistatoA seguito del protrarsi della crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica, le aziende possono e debbono sfruttare gli sgravi contributivi che si prospettano nel panorama giuridico italiano.
Una agevolazione interessante nell’attuale panorama giuridico, a sistema, è quella del cd. “Apprendistato di qualificazione e riqualificazione” di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2015 che recita “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato.”
La vera grande novità a regime è quella della possibilità per i datori di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i beneficiari di trattamento di disoccupazione senza alcun limite di età.
L’Inps è intervenuta con la Circolare 14 novembre 2018, n.  108 che riepiloga la normativa su tutte le tipologie di apprendistato e mette altresì in risalto i requisiti di accesso per l’apprendistato di cui si dibatte.
I lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione che possono essere assunti con contratto di lavoro di apprendistato di qualificazione e riqualificazione senza limiti di età sono: i percettori di Naspi, di Aspi e MiniAspi, di indennità speciale di disoccupazione edile e di indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative Dis-Coll.
L’ Istituto previdenziale evidenzia che le assunzioni sono riferite ai beneficiari dei trattamenti di disoccupazione sopra elencati e non a coloro che abbiano presentato istanza per il riconoscimento del trattamento economico medesimo e che abbiano titolo alla prestazione. Questa presa di posizione Inps non è a mio modo condivisibile in quanto penalizza i beneficiari dei vari trattamenti che abbiano presentato istanza ma siano in attesa dei provvedimenti concessori dell’istituto con tempistiche che possono variare in base alle tipologie di disoccupazione ed in base alle varie sedi territoriali.
Una volta che il datore di lavoro assume il lavoratore beneficiario di trattamento di disoccupazione non fa altro che applicare pedissequamente, con poche eccezioni di cui si dirà in seguito, la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante.
“la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
Il punto nodale per l’apprendistato in parola è la qualificazione o la riqualificazione che l’apprendista senza limiti di età deve raggiungere, in tal senso l’impresa/datore di lavoro hanno l’obbligo di erogare la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze richieste dai contratti collettivi di riferimento.
Nulla questio nel caso di lavoratori che vengano assunti in settori diversi rispetto alle esperienze lavorative pregresse ed in base al bagaglio di professionalità acquisite nel tempo. Ma anche per coloro che vengono assunti in settori in cui si applicano gli stessi contratti collettivi si aprono le porte all’agevolazione ed alla riqualificazione professionale, anche perché venuto meno nel nostro ordinamento il concetto di equivalenza delle mansioni può innanzitutto essere sicuramente possibile un’assunzione di un lavoratore per un livello diverso da quello precedentemente posseduto ma, ancor di più, anche laddove vengono integrate ed aggiunte nuove modalità di aggiornamento e competenze ulteriori per le stesse mansioni precedentemente ricoperte risulta possibile stipulare un contratto di apprendistato riqualificante purché  vi sia un “quid pluris” riferito e riportato nel piano formativo.

Siti di riferimento: altalex

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