Il cosiddetto Bonus Pos è stato introdotto con l’Art. 22 della Legge 124/2019 e prevede un credito di imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate in relazione a cessioni di beni e servizi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.
Gli esercenti attività di impresa, arte o professione possono beneficiare del credito se nell’anno di imposta precedente hanno conseguito ricavi e compensi inferiori a 400.000€.
Per poter verificare la spettanza del credito, sono stati previsti degli specifici obblighi informativi in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento: tali soggetti devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’esercente;
- mese e l’anno di addebito;
- numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Obblighi informativi sono previsti anche per i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti.
Questi devono trasmettere in modalità telematica all’esercente, entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento, un prospetto che contenga le seguenti informazioni:
- elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri l’ammontare delle commissioni totali come definite nell’articolo 2; delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Queste informazioni assumono fondamentale importanza in quanto devono essere utilizzate per calcolare il credito di imposta spettante che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello del sostenimento della spesa.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 6916: “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124”.
Il codice tributo per il bonus pos deve essere indicato nella sezione “Erario” e può essere inserito sia nella colonna “importi a credito compensati” per l’utilizzo del credito, sia nella colonna “importi a debito versati” in caso di riversamento dell’agevolazione per errato utilizzo.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta nei formati “00MM” e “AAAA”.
Infine, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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