La Legge 24 del 2017, ha previsto che chi vuole esercitare un’azione risarcitoria in ambito di responsabilità professionale medica è tenuto preliminarmente a proporre ricorso, ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c., attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
La presentazione di tale ricorso è la novità più rilevante di detta normativa, in quanto costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.
La norma de qua, prosegue poi nello statuire che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, per tutta la durata del giudizio.
L’intento legislativo, chiarito anche nelle relazioni parlamentari, era quello di istituzionalizzare, quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio, il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis del c.p.c., poiché si era dovuto prendere atto che l’istituto della mediazione nel settore della responsabilità medica ha, nel tempo, mostrato evidenti limiti istruttori, data la complessità di tale genere di controversie, sia dal punto di vista fattuale che da quello giuridico.
Peraltro, è addirittura emerso che davanti alla domanda di mediazione da parte del cittadino, le strutture sanitarie e le Compagnie assicurative, disertavano i primi incontri e/o comunque non aderivano alla procedura, con ulteriore dispendio di costi e tempi a carico del danneggiato che molte volte, per questo, era costretto a rinunciare alla propria domanda di giustizia.
Proprio per questi motivi, la legge ha previsto sempre all’art. 8 che la partecipazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia obbligatoria, al fine di scoraggiare la mancata partecipazione delle parti a tale fase propedeutica, caratterizzata dalla qualificata presenza istituzionale di un consulente e volta alla deflazione dei contenziosi.
Siti di riferimento: altalex