Il Superbonus fiscale 110%, valevole oltre che per i condomìni anche per diversi altri soggetti, è stato introdotto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. L’agevolazione, che abbiamo già avuto modo di approfondire in articoli precedenti, consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Gli interventi riguardano l’efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo integrato e l’installazione negli edifici di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Con riferimento ai condomini e limitatamente alle opere rientranti nel Superbonus fiscale, l’articolo 63 del decreto legge 104/2020 ha introdotto una semplificazione nei procedimenti delle assemblee condominiali, apportando alcune modifiche all’articolo 1136 del codice civile, disciplinante la costituzione delle assemblee condominiali e la validità delle deliberazioni.
Sebbene il quorum costitutivo sia rimasto immutato, con tale norma è cambiata, invece, la validità di alcune decisioni. È stato, infatti, equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata. Con riferimento ai quorum deliberativi, in assenza della indicata modifica normativa, gli interventi che danno diritto alle agevolazioni per essere approvati dall’assemblea condominiale avrebbero avuto bisogno, in base alle loro caratteristiche tecniche, della maggioranza assoluta, cioè dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti rappresentante almeno un terzo del valore dell’edificio, oppure della maggioranza qualificata, cioè della maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
Tenuto conto dei tempi relativamente brevi previsti per poter usufruire del Superbonus e della possibile interferenza degli interventi relativamente ai quali sarebbe stato necessario assumere decisioni con quorum distinti, l’articolo 63 sopracitato ha disposto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi ad oggetto l’approvazione di tutti gli interventi rientranti nella detrazione d’imposta pari al 110% delle spese, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei soggetti intervenuti all’assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.
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