Con il decreto Mef del 10 agosto 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione degli incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, colpite delle conseguenze finanziarie dell’emergenza epidemiologica Covid-19
I due crediti d’imposta del decreto “Rilancio” sono diretti alle società di capitale e alle cooperative di medie dimensioni che effettuano aumenti di capitale, escluse quelle operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Le società devono avere sede legale in Italia.
Il Dm definisce i due bonus legati alla ricapitalizzazione:
- il primo riconosce un credito d’imposta a coloro che effettuano conferimenti in denaro in una o più società tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, nella misura del 20% dell’ammontare del detto conferimento. L’aumento di capitale su cui calcolare il credito non può essere superiore a 2 milioni di euro;
- il secondo riconosce, a seguito dell’approvazione del bilancio per il 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dell’azienda.
L’investimento agevolato relativo all’aumento di capitale può essere effettuato anche indirettamente, attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica.
Il credito è concesso sugli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti in società che abbiano maturato ricavi per un ammontare compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro e abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento.
Gli investitori che intendono fruire del credito d’imposta dovranno inviare un’istanza all’Agenzia delle entrate, nei termini e modalità che saranno definiti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia, contenente:
- il codice fiscale della società conferitaria e l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito d’imposta richiesto
- se il soggetto conferente è una società, l’attestazione di non essere controllata, controllante o “sorella” della società conferitaria
- l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in diminuzione del credito d’imposta
- gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento delle Entrate.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluderà l’utilizzo o, in alternativa, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il credito potrà essere utilizzato anche in compensazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Gli importi riconosciuti a credito non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Siti di riferimento: fisco oggi