Le colonnine di ricarica, in quanto beni non integrati con il suolo costituiscono beni strumentali ammortizzabili e, di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto, incluse le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile secondo le previsioni dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del decreto Iva e del successivo articolo 38-bis, comma 2, al ricorrere delle condizioni indicate nelle due norme. È in sintesi il contenuto della risposta dell’Agenzia n. 497 del 22 ottobre 2020.
L’istante è una società che gestisce una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ha intenzione di realizzare 30mila postazioni da installare e gestire nei prossimi anni.
Tali installazioni comportano l’acquisto delle colonnine di ricarica su cui vengono apportate delle modifiche hardware e software necessarie per la gestione tecnica delle stesse. L’istante, inoltre, fa sapere che la presenza di ricavi contenuti nel corso dei primi anni di attività rispetto all’ammontare degli investimenti effettuati e programmati nell’intero arco temporale necessario per lo sviluppo della rete di infrastruttura determina un credito Iva strutturale.
L’istante, quindi, vuole sapere se può chiedere a rimborso il credito Iva annuale (articolo 30, comma 2, lettera c) del Dpr n. 633/1972) limitatamente agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili e quello trimestrale (articolo 38-bis, comma 2 del Dpr n. 633/1972) se ricorre il presupposto quantitativo.
L’Agenzia rileva, in primo luogo, che la norma che interessa il caso in esame è l’articolo 30, comma 2, lettera c), in base alla quale il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso in commento, all’atto di presentazione della dichiarazione annuale “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”.
I beni e servizi acquistati devono ovviamente essere destinati all’utilizzo in operazioni attive imponibili a Iva o in operazioni che comunque prevedono il diritto alla detrazione. Tale circostanza è fondamentale per la spettanza della detrazione cui consegue l’emersione del credito Iva da chiedere a rimborso. Al ricorrere di questi presupposti, il successivo articolo 38-bis, al secondo comma, permette al contribuente di ottenere il rimborso del credito Iva anche in relazione a periodi inferiori all’anno “quando effettua acquisti e di importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili”.
Altro punto focalizzato dall’interpello è quindi la definizione di bene ammortizzabile, cioè quel bene strumentale, che viene utilizzato nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale, come indicato dagli articoli 102 e 103 del Tuir.
Le Società istante afferma di acquistare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Evc) con le relative componenti accessorie oltre ai servizi necessari per configurare e gestire ciascun impianto e di voler installare tali stazioni di ricarica, principalmente, su beni di terzi (suolo pubblico o aree private ad accesso pubblico), senza un’irreversibile legame con il suolo (non di proprietà dell’istante), in quanto le strutture possono comunque essere spostate o riallocate.
Alla luce del quadro delineato, l’Agenzia ritiene che le colonnine di ricarica, in quanto beni non integrati con il suolo costituiscono beni strumentali ammortizzabili e, di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto, incluse le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile secondo le previsioni dell’articolo 30, comma 2, lettera c), del decreto Iva e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, comma 2, al ricorrere delle condizioni indicate nelle due norme.
Fonte: fico oggi