Superbonus edilizia: requisiti tecnici

Superbonus edilizia - requisiti tecniciSono stati finalmente varati da parte del Mise i decreti attuativi che erano stati previsti dal cosiddetto Decreto Legge Rilancio per il Superbonus 110%: il primo si occupa di definire i contenti dei requisiti tecnici relativi agli interventi fiscalmente agevolabili ed il secondo delle necessarie asseverazioni. Si tratta del provvedimento attuativo dell’articolo 119 del dl 34/2020, la norma che introduce l’Ecobonus del 110%, la detrazione spalmata in cinque anni per i lavori finalizzati alla realizzazione di interventi per l’isolamento termico delle superfici degli edifici, la climatizzazione o le misure antisismiche.
Tra le novità che sono state introdotte, viene prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto operato da parte dei fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il provvedimento definisce in particolare:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che con cui il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
  • i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento;
  • le procedure e le modalità con ci devono essere eseguiti i i controlli a campione, sia a carattere documentale che in loco da parte dell’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti cui consegue l’accesso al beneficio.

Il decreto Asseverazioni disciplina, invece, il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato La redazione dovrà avvenire nel rispetto dei moduli tipo allegati al decreto stesso.
L’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento potrà essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e dovrà essere comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione riferita alla conclusione dei lavori.
Il Tecnico Abilitato avrà il compito di allegare, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.
Il D.M. disciplina, inoltre, i controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni finalizzati ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Legge Rilancio.

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