Tax credit per le edicole

Tax credit per le edicoleDal 1° al 30 settembre avvio alle domande per la richiesta del credito d’imposta, per l’anno 2020, introdotto dalla legge di Bilancio 2019 a favore delle edicole. Le categorie dei beneficiari, i requisiti, i parametri di calcolo e le modalità di accesso al bonus per l’anno d’imposta in corso sono reperibili nella circolare esplicativa del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri. La norma prevede un’agevolazione a favore degli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ed è estesa anche agli esercizi che, pur non operando esclusivamente in tale ambito, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento.
La legge di Bilancio 2020 all’articolo 1 ha stabilito che il credito d’imposta per l’anno 2020 sia riconosciuto agli esercenti non esclusivi anche nel caso in cui l’attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’articolo 98 del decreto “Cura Italia” ha innalzato da 2mila a 4mila euro l’importo massimo del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario per ogni punto vendita e lo ha esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali, quotidiani e/o periodici, a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, e nei comuni con un solo punto vendita aumentando le fattispecie di spese rilevanti ai fini della sua erogazione aggiungendo a Imu, Tasi, Cosap, Tari e spese di locazione anche le spese per i servizi di fornitura dell’energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
In poche parole, per il 2020 viene meno il requisito della “unicità del punto vendita” nel territorio comunale, viene ampliato il numero dei soggetti beneficiari e l’importo massimo attribuibile per ciascun beneficiario e vengono estese le spese ammesse all’agevolazione.
Tenuto conto delle novità introdotte, le imprese che vogliono accedere al beneficio per l’anno 2020 dovranno presentare apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e d’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri. La finestra temporale per l’invio della domanda telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it” resterà aperta del 1° al 30 settembre 2020.
Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta attraverso la procedura telematica, attestante le voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per il 2020 e con la quale l’impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Oltre a tale documentazione, i punti vendita “non esclusivi” dovranno allegare un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l’entità del rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita dei giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) e i ricavi complessivi del punto vendita, mentre le imprese di distribuzione della stampa dovranno allegare una diversa ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l’impresa attesta che rifornisce giornali, quotidiani e/o periodici, a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del dipartimento e pubblicato sul sito dello stesso dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il beneficio.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24, con indicazione del codice tributo “6913”, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Siti di riferimento: fisco oggi

Tags

Translate »