Ulteriori aiuti al settore turistico nel Decreto di agosto

Ulteriori aiuti al settore turistico nel Decreto di agostoL’art. 28 del D.L. n. 34/2020 aveva stabilito che fosse riconosciuto un credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda.
In particolare, è stato riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta in ragione del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili, versato nell’anno 2020, relativamente a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. l’immobile fosse destinato ad uso diverso da quello abitativo, ovvero utilizzato nell’esercizio “dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”;
  2. l’impresa o il lavoratore autonomo avesse realizzato, nel periodo d’imposta precedente alla data del 19 maggio 2020 ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni;
  3. i conduttori – quindi gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo beneficiari del credito d’imposta – avessero subito una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tuttavia, per i soggetti che avessero iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che avessero il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza fossero ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, il contributo sarebbe stato riconosciuto, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi;

Il suddetto credito d’imposta si riduce:

  • dal 60% al 30% del canone, in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • dal 60% al 20% del canone, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente;
  • dal 60% al 10% del canone, per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta in questione è stato riconosciuto anche agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, naturalmente destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per quanto riguarda l’interesse specifico dovuto verso il settore turistico, il credito d’imposta in argomento è attribuito, a prescindere dal volume di ricavi e compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente: alle strutture alberghiere e agrituristiche e alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

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