Versamenti sospesi nel lockdown: chi e in che modo li può spalmare su due anni

Versamenti sospesi nel lockdown - chi e in che modo li può spalmare su due anniIl Decreto agosto, con la formula «salvo intese tecniche», prevede un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi. In pratica i versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021.
I versamenti sospesi riguardano diversi contribuenti quali, ad esempio:
– le imprese turistiche ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti. Per questi contribuenti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;
– i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
– i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019. Per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

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