Semaforo verde alla fruizione del credito d’imposta in caso di comproprietà tra committente e Università degli esiti della ricerca: è questo il condivisibile principio contenuto nella risposta delle Entrate 454, fornita in esito a un interpello relativo alla nuova norma applicabile per il 2020 alle spese extra muros sostenute con Università, che se riferite alle attività di ricerca e sviluppo sono inoltre “maggiorate” del 50 per cento.
La risposta poi conferma che il credito spetta anche se la ricerca non dovesse portare ad alcun risultato.
Nel dettaglio, l’istante, che è un’Università, intende modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca, al fine di specificare che il risultato della ricerca sarà di proprietà sia dell’Università sia dell’impresa finanziatrice.
Prima di procedere alla modifica, l’Università chiede se in esito a essa il finanziamento della borsa del dottorato da parte di una impresa possa rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo agevolabili in base alla legge 160/2019, quale spesa per contratti extra muros stipulati con Università, se del caso concorrendo a formare la base di calcolo nella misura del 150%, come previsto dall’articolo1, comma 200, lettera c), della legge 160/2019.
L’Agenzia risponde positivamente al quesito, osservando che sul punto vi è analogia tra il credito d’imposta ex lege 160/2019e quello ex Dl 145/2013, nonostante le rilevanti differenze tra le due misure; pertanto, alla fattispecie prospettata sono applicabili i chiarimenti forniti dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016 in relazione alla precedente agevolazione, laddove (paragrafo 2.2.3) si afferma che i contratti di ricerca stipulati con Università rilevano solo se prevedono che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
In merito, l’Agenzia specifica che è possibile fruire del credito d’imposta anche in caso di comproprietà del risultato della ricerca scientifica tra Università e impresa finanziatrice, e ciò nella misura del 150% se applicabile la lettera c). L’Agenzia conferma che i costi restano agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato, e che ai fini del credito la loro imputazione temporale avviene sulla base dei criteri di cui all’articolo 109 del Tuir.
Fonte: Il sole 24 ore