Niente imposta di bollo per le cambiali dematerializzate. É questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sul nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond.
Si tratta delle novità introdotte dal decreto crescita e dal ‘crescita bis’ con l’obiettivo, tra gli altri, di consentire anche alle società non quotate l’accesso alla raccolta del capitale di debito. Innanzitutto la deducibilità senza test per interessi su cambiali finanziarie e obbligazioni quotate: si estende l’area degli oneri finanziari, prima limitata agli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti che sfuggono alla regola che ne subordina la deducibilità, per l’emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell’emissione.
Entrano, infatti, nel novero degli strumenti a cui non si applica questo ‘test’ sia le cambiali finanziarie sia le obbligazioni, negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi Ue o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list. Il vantaggio è sfruttabile anche per titoli non quotati ma ad alcune condizioni.
Le cambiali finanziarie dematerializzate inoltre sono esenti dall’imposta di bollo. Il tributo continua, invece, ad applicarsi, nella misura ordinaria dello 0,01%, per i titoli cartacei. Gli interessi dei project bond sono assimilati a quelli del debito pubblico: imposta sostitutiva del 12,50% per i nettisti (sostanzialmente, persone fisiche, società semplici, associazioni fra professionisti, enti non commerciali, soggetti esenti dall’Ires), mentre sono esclusi dal prelievo i lordisti residenti e i percettori residenti in Paesi white list che usufruiscono del previsto regime di esenzione.