Permessi di studio per dipendenti pubblici: si applicano anche per le università telematiche

Permessi studio per dipendenti pubblici (pubblicata)Le disposizioni del’art. 15 CCNL hanno carattere generale sancendo la necessità – per tutti gli studenti lavoratori, quindi anche quelli “telematici” – di certificare la coincidenza dei permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti. La possibilità di fruire di permessi di studio non può prescindere dalla verifica della corretta documentazione, dalla quale risulti precisamente l’orario e la durata delle connessioni web all’Università. Una diversa interpretazione porterebbe ad una illegittima disparità di trattamento tra studenti telematici e studenti classici e un ingiusto vantaggio, posto che i primi, senza provare altro che la mera iscrizione, potrebbero fruire di permessi pagati senza mai frequentare un corso o sostenere alcun esame.
Gli Atenei On line sono particolarmente apprezzati dagli studenti lavoratori – soprattutto dipendenti presso la Pubblica Amministrazione – i quali, grazie alla possibilità di seguire lezioni, corsi e sostenere esami on line, anche al di fuori dell’orario di lavoro, possono conciliare lavoro e studio e conseguire un titolo utile per la progressione di carriera.
La peculiarità della nuova tipologia formativa rende però necessario interpretare le norme vigenti, studiate per la formazione “classica” in presenza, alla luce delle caratteristiche specifiche della didattica a distanza.
L’art. 10 della L. 300/70 prevede il diritto degli studenti lavoratori (iscritti e frequentanti corsi universitari) di godere:

  • di turni che consentano di poter agevolare la partecipazione ai corsi e la preparazione agli esami;
  • di permessi specifici per poter sostenere le prove di esame.

La norma differenzia quindi tra preparazione all’esame (per la quale prevede il diritto a turni che agevolino lo studio) e partecipazione all’esame (per la quale prevede dei permessi retribuiti).
L’art. 3 del DPR 395/1988 ha stabilito in 150 ore annue la misura massima dei permessi retribuiti individuali.
’art. 15 del CCNL 14.9.2000 Autonomie Locali prevede (comma 1) che i dipendenti hanno diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale di servizio.
Detti permessi (comma 2) sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e per sostenere i relativi esami.
Il personale interessato (comma 3) ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestare ore di lavoro straordinario né lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Per la concessione dei permessi il CCNL (comma 7) impone al lavoratore di presentare prima dell’inizio dei corsi il certrificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. La mancata produzione dei documenti comporta che i permessi goduti siano considerati come aspettativa per motivi personali.
Da ciò deriva che due sono gli obblighi dei lavoratori studenti:

  • dimostrare ex ante l’iscrizione universitaria;
  • dimostrare ex post la frequenza ai corsi ed esami in orario coincidente con l’orario di lavoro.

La mancata dimostrazione della partecipazione a corsi ed esami comporta la possibilità del Datore di conversione i giorni di permesso studio fruito in giorni di permesso non retribuito.
Anche il CCNL differenzia tra studio e partecipazione a corsi ed esami:

  • per consentire lo studio individuale sono previsti dei turni agevolati;
  • per consentire la partecipazione a corsi ed esami (in orario di lavoro) sono previsti i permessi

Siti di riferimento: altalex

Tags

Translate »