Una boccata d’ossigeno per PMI, professionisti e lavoratori autonomi. Il decreto agosto (D.L. n. 104/2020) estende infatti di quattro mesi, al 31 gennaio 2021, la validità della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia.
Per effetto della proroga, vengono congelate fino al 31 gennaio 2021 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Per le imprese del comparto turistico, in caso di autorizzazione da parte della Commissione europea, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà arrivare fino al 31 marzo 2021.
A seguito della proroga, quindi:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
– sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi): gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
– sospensione della sola quota capitale: gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
La proroga della moratoria opera automaticamente, senza nuovi adempimenti, per le imprese già ammesse alle predette misure di sostegno finanziario alla data di entrata in vigore del decreto agosto (avvenuta il 15 agosto 2020).
Tuttavia, l’impresa potrà rinunciare alla nuova sospensione, presentando apposita comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Siti di riferimento: ipsoa