La cessione all’esportazione che implica l’esenzione dall’Iva può essere provata con ogni mezzo con carattere di certezza e incontrovertibilità.
Lo dice la Corte di Cassazione che ha eliminato la decisione dei giudici tributari della Ctr Lombardia, che avevano disconosciuto la cessione all’esportazione in quanto priva dell’esemplare n. 3 del modello Dau (documento amministrativo unico) timbrato dall’ufficio doganale.
L’ufficio aveva interpretato in maniera restrittiva l’articolo 346 del Tuld (Testo Unico Legge Doganale), ritenendo esclusivamente i mezzi di prova enunciati (appunto l’esemplare vidimato del Dau) idonei a provare la natura di operazione extracomunitaria alla cessione operata dal contribuente.
La Cassazione ha dato una interpretazione delle norme in vigore e ha accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il recupero dell’Iva non esposta in fattura.
È stata esclusa che la prova dell’esportazione potesse essere ricavata dalla fattura di trasporto/spedizione oppure nella documentazione di pagamento. La Suprema Corte ha ritenuti idonei come mezzi di prova possono gli elementi rinvenuti anche nella bolletta doganale, appositamente vistata dalla dogana di uscita dalle’Ue, oppure dalla vidimazione della fattura o della bolla/documento di trasporto.