Robin Tax

Robin taxÈ illegittimo l’accertamento successivo alla declaratoria di incostituzionalità della norma tributaria.
In ragione di tale principio, la CTR lombarda ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento “poiché ormai privo di un sopporto normativo”. La norma a fondamento della pretesa erariale oggetto del giudizio è stata, infatti, dichiarata incostituzionale. Tuttavia, secondo i giudici d’appello “al solo scopo di salvare le casse dello Stato dall’assalto di potenziali ed innumerevoli richieste di rimborso”, la Consulta ha limitato gli effetti nel tempo della pronuncia ammettendone la deroga alla retroattività dell’efficacia e stabilendone la decorrenza a far data dalla pubblicazione.
Nel caso di specie la Commissione lombarda ha stabilito che non è dovuta l’addizionale IRES prevista dall’art. 81, comma 16 del decreto legge 112 del 2008, dichiarato incostituzionale nel febbraio 2015 (C. Cost. 10/2015) e posto a fondamento di un avviso di accertamento notificato due anni più tardi.

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