Bonus “prima casa”: il mancato trasferimento della residenza fa perdere l’agevolazione

Addio bonus prima casaIl contribuente, che acquista un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” e non trasferisce la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, perde il beneficio fiscale, anche se il tardivo trasferimento della residenza è dovuto al mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’inquilino e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. La richiesta dell’agevolazione consente di applicare l’imposta di registro con l’aliquota del 2% in luogo di quella ordinaria del 9 per cento. Questa nota, ai fini della concessione dell’agevolazione prevede la sussistenza di alcuni requisiti, sia oggettivi che soggettivi. Tra i requisiti oggettivi vi è quello inerente all’ubicazione dell’immobile. Salvo il ricorrere di ipotesi particolari, il legislatore ha previsto che l’agevolazione può essere concessa se l’acquirente è residente, già al momento della stipula dell’atto, nel Comune in cui è situata l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Qualora tale requisito non sia sussistente, il contribuente, nell’atto di acquisto deve rilasciare un’espressa dichiarazione, con la quale si impegna a spostare la propria residenza nel Comune di riferimento, entro 18 mesi dall’acquisto. Se questo impegno non viene mantenuto, si verificherà la decadenza dai benefici fiscali, con conseguente recupero dell’imposta ordinaria oltre agli interessi di mora e alle sanzioni.
Per “cause di forza maggiore si intende:
– la sentenza n. 10586/2015, con la quale la Cassazione ha affermato che per poter dare rilievo alla forza maggiore, “…occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata
– la risoluzione n. 35/2002, con la quale, in senso conforme, l’Agenzia delle entrate ha precisato che ricorre il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento della obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.

Siti di riferimento: fisco oggi

Tags

Translate »