Cassa integrazione e agevolazioni

Cassa integrazione e agevolazioniIl Decreto Agosto dedica tutto il capo I – articoli da 1 a 26 – alle disposizioni in materia di lavoro, riassumiamo brevemente alcune delle principali disposizioni.
Proroga per una durata di 9 settimane con decorrenza dal 13/7/2020 e da utilizzarsi entro il 31/12/2020 di: cassa integrazione ordinaria, Fis, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione da enti bilaterali. Queste prime 9 settimane non richiedono all’azienda (datore di lavoro) alcun specifico requisito o adempimento;
Cassa integrazione
Terminate interamente le predette nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020. In merito a queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve però rispondere a specifici adempimenti e requisiti:
– versamento di un contributo addizionale del 9% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate bambinello della cassa integrazione, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– versamento di un contributo addizionale del 18% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate nell’ambito della cassa integrazione, per i datori di lavoro che NON hanno avuto una riduzione del fatturato;
– contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
– contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019.
Le domande di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e in fase di prima applicazione, entro il 30/9/2020.
Agevolazioni
– Ai datori di lavoro privati che NON richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020 (Ai datori di lavoro che beneficiano di questa disposizione, si applica il divieto di Licenziamento)
– Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono successivamente al 15/8/2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua (valore da riparametrare su base mensile).
L’esonero non vale: per assunzione di apprendisti, contratti di lavoro domestico e sono altresì esclusi le assunzioni con lavoratori che abbiano avuto già un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero vale: anche nei casi di trasformazione di contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato sempre attuato in data successiva al 15/08/2020.

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