Gli impianti di risalita pagano l’IMU

Gli impianti di risalita pagano l'IMUGli impianti di risalita (funivie, sciovie e simili) rappresentano strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali piste da sci e ausiliarie come rifugi, posti di ristoro, ecc., ma non sono classificabili come mezzi di trasporto pubblico da un luogo ad un altro e sono soggetti al pagamento dell’IMU.
L’agenzia delle entrate ha riconosciuto che gli impianti di risalita quando hanno esclusivamente destinazione commerciale, connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici rientrano  nella categoria catastale D6 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale) e non suscettibili di destinazione diversa senza trasformazioni radicali e non in E1 (edifici adibiti a residenza o assimilabili).e per l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale.
Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, ancorché l’accesso ad esso possa avvenire attraverso spazi comuni ed in orari o con modalità stabilite da regolamenti o disciplinari.
Per autonomia reddituale, infine, si intende la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare di cui è parte.
Con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classificazione come mezzo pubblico di trasporto, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste sciistiche.
Pertanto un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste sciistiche, ed è soggetto all’imposta municipale unica.

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